Legge 198 2025 e sicurezza sul lavoro nuovi incentivi controlli e formazione dal 2026

Legge 198 2025 e sicurezza sul lavoro nuovi incentivi controlli e formazione dal 2026

Il Ministero del Lavoro ha sintetizzato le principali innovazioni introdotte dalla Legge 198/2025, che ha convertito con modifiche il DL 159/2025 sulle misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e su alcuni profili di protezione civile. Il senso complessivo dell’intervento è chiaro: spostare l’asse dalla sola repressione ex post a un modello più strutturato, fatto di incentivi, selezione qualitativa degli operatori, controlli mirati nelle filiere dove il rischio di irregolarità è più alto e, soprattutto, di una spinta decisa alla tracciabilità digitale dei percorsi lavorativi e formativi.

Una prima leva è la premialità per le imprese che dimostrano condotte virtuose. La norma autorizza INAIL, dal 1° gennaio 2026, a rivedere le aliquote legate ai meccanismi di oscillazione e ai contributi “a bonus” in funzione dell’andamento infortunistico. L’obiettivo non è “fare sconti”, ma usare il costo assicurativo come segnale economico: riduci gli infortuni, investi in prevenzione, migliori il tuo profilo e puoi accedere a condizioni più favorevoli. Il perimetro, però, non è indifferenziato: vengono escluse dal beneficio le aziende che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro. È un filtro che lega direttamente la convenienza economica alla correttezza sostanziale, evitando che la premialità diventi un automatismo.

La stessa logica di selezione si ritrova nel rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità. L’iscrizione non è più solo un “bollino reputazionale”, ma diventa più stringente: si richiede l’assenza di condanne penali definitive e anche di sanzioni amministrative (pure non definitive) per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi tre anni. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, una quota delle risorse INAIL destinate a progetti di investimento e formazione su sicurezza e salute viene riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete, includendo anche iniziative sperimentali ispirate alla responsabilità sociale d’impresa. Qui si intravede un disegno: premiare chi sta “dentro” un circuito controllabile e affidabile, e trasformare l’accesso alle risorse in un incentivo a regolarizzarsi.

Sul fronte dei controlli, la norma interviene in modo chirurgico su un’area spesso critica: appalto e subappalto. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) viene orientato a privilegiare, nella propria vigilanza finalizzata al rilascio dell’attestato utile per la Lista di Conformità INL, i controlli verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico sia privato. È un passaggio importante perché il subappalto, soprattutto nelle catene lunghe, è il punto dove più facilmente si concentrano compressione dei tempi, dumping contrattuale, frammentazione delle responsabilità e, nei casi peggiori, aree di lavoro irregolare. Rendere il subappalto un bersaglio “prioritario” significa riconoscere che la sicurezza non si garantisce solo sul cantiere o sul posto di lavoro finale, ma lungo la filiera, dove le decisioni organizzative producono rischio.

In questa stessa direzione va l’istituzione del badge di cantiere, che obbliga le imprese operanti in specifici settori a dotare i dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. Non è una novità assoluta nel sistema, perché tesserini e identificativi esistono già in varie discipline, ma qui la misura viene rafforzata e modernizzata: la tessera deve essere resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in versione digitale, tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL. Il punto non è estetico, è probatorio e organizzativo: identificazione certa, riduzione delle zone grigie, più facilità di ricostruire “chi era dove” in caso di controlli o incidenti, e integrazione con la gestione digitale dei percorsi lavorativi.

Sempre sul piano della deterrenza, vengono rafforzate le sanzioni collegate alla patente a crediti quando emergono condotte di irregolarità, prevedendo che INL possa utilizzare anche le informazioni presenti nel portale nazionale del sommerso. In pratica, la vigilanza non si appoggia solo all’istantanea del controllo sul posto, ma può alimentarsi di dati e segnalazioni già disponibili, aumentando la capacità di intercettare schemi ricorrenti e soggetti che “cambiano pelle” ma replicano le stesse prassi.

Un sistema di regole, per reggere, ha bisogno di persone che lo facciano funzionare. Per questo la legge prevede un potenziamento significativo delle strutture: per il triennio 2026–2028, INL è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorsi su base regionale, 300 ispettori tra vigilanza ordinaria e vigilanza tecnica su salute e sicurezza. In parallelo aumenta anche l’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di 100 unità. È un segnale politico-gestionale: più ispezioni, più competenze tecniche, maggiore presidio del territorio.

Accanto al controllo, c’è la prevenzione costruita con risorse e formazione. Dal 2026 INAIL, previo accordo con il Ministero, trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro, destinato a iniziative di promozione della cultura della sicurezza e a programmi di rafforzamento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), secondo piani concordati con le parti sociali più rappresentative. È un passaggio concreto: la sicurezza non è solo “DVR e adempimenti”, ma competenza diffusa, capacità di riconoscere i segnali, qualità dell’addestramento, e aggiornamento nel tempo. Per le imprese sotto i 15 lavoratori, l’aggiornamento periodico dell’RLS viene rimesso alla contrattazione collettiva nazionale, con un vincolo espresso di proporzionalità rispetto a dimensioni aziendali e livello di rischio. In più, le competenze acquisite nella formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 confluiranno nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con l’idea di renderle utilizzabili anche dentro SIISL: qui si intravede una trasformazione culturale, dove la formazione diventa “traccia” certificabile e spendibile, non evento episodico.

Entro il 31 dicembre 2026, inoltre, è prevista una rivisitazione delle condizioni e modalità di accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza, tema delicatissimo perché tocca insieme sicurezza, diritti, privacy e proporzionalità dei controlli. Parallelamente, per innalzare la qualità dell’offerta formativa, è previsto un Accordo Stato-Regioni che, entro 90 giorni, individui criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza, avvalendosi di INAIL e consultando le parti sociali: l’intento è ridurre il mercato della “formazione di carta” e spingere verso standard verificabili.

Una sezione che merita attenzione riguarda gli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO). La tutela assicurativa INAIL viene estesa includendo gli infortuni in itinere degli studenti coinvolti. Inoltre, le convenzioni tra scuola e impresa ospitante non possono prevedere l’impiego degli studenti in lavorazioni a elevato rischio, come risultano dal documento di valutazione dei rischi dell’azienda. È un doppio messaggio: protezione più ampia e, insieme, un limite chiaro alle attività affidabili agli studenti, evitando scorciatoie organizzative che scarichino sui più giovani il rischio operativo.

Sul piano sociale, vengono introdotte borse di studio per i superstiti di deceduti per infortunio o malattia professionale, con importi differenziati per ciclo scolastico e universitario, ed esenzione fiscale. È una misura che non sostituisce il tema principale (prevenire la morte sul lavoro), ma riconosce che il danno non è solo economico immediato: è percorso educativo, stabilità, possibilità di non interrompere la crescita.

Molto rilevante, poi, la scelta di collegare alcune agevolazioni occupazionali alla trasparenza delle ricerche di personale tramite SIISL. Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per nuove assunzioni dovranno pubblicare la posizione sulla piattaforma, e dal medesimo termine alcune comunicazioni obbligatorie potranno transitare tramite SIISL. Anche le Agenzie per il Lavoro dovranno pubblicare le posizioni gestite e potranno usare la piattaforma per individuare candidati idonei. Il disegno è quello di un mercato del lavoro più tracciato e accessibile, dove gli incentivi pubblici si agganciano a procedure verificabili; resta fermo, in modo esplicito, l’obbligo di rispetto delle regole su salute e sicurezza, così da evitare che l’incentivo diventi un premio scollegato dalla qualità del lavoro offerto.

Un ulteriore capitolo riguarda i lavoratori più fragili e le politiche attive: viene innalzato dal 10% al 60% il limite massimo entro cui le aziende sopra i 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva per assunzioni di persone con disabilità tramite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti con particolari difficoltà. Si consente, nel perimetro delle convenzioni, anche l’utilizzo temporaneo presso altro soggetto nel rispetto delle regole sul distacco, precisando che l’interesse della distaccante sorge automaticamente per effetto della convenzione. Entrano tra i destinatari anche ETS non commerciali (diversi dalle imprese sociali), cooperative sociali incluse, e le società benefit. Qui il diritto del lavoro incontra modelli organizzativi ibridi: non solo impresa tradizionale, ma ecosistemi in cui inclusione e commesse possono integrarsi senza forzature.

Per chiudere il cerchio della prevenzione, la legge introduce il tracciamento dei mancati infortuni: entro sei mesi, con intesa e consultazione delle parti sociali, verranno adottate linee guida per identificazione, tracciamento e analisi nelle imprese sopra i 15 dipendenti, valorizzando procedure già elaborate da INAIL. È una misura culturalmente potente: non si aspetta l’incidente, si studiano i quasi-incidenti, si corregge prima. In parallelo, sul D.Lgs. 81/2008 arrivano modifiche sulla sorveglianza sanitaria e si apre la possibilità, via contrattazione collettiva e risorse dedicate, di sostenere iniziative di promozione della salute e di garantire permessi retribuiti per effettuare, in orario di lavoro, gli screening oncologici del SSN. La sicurezza viene così letta anche come salute nel tempo, non solo come assenza di infortunio.

Completano il quadro la promozione di convenzioni per la consultazione gratuita delle norme UNI tramite accordi tra INAIL e UNI, la stabilizzazione del personale sanitario INAIL (medici specialisti e infermieri con requisiti di servizio) e disposizioni di chiarimento sulle organizzazioni di volontariato della protezione civile, con definizioni e regolamentazioni su formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario. Insieme, queste misure raccontano un’idea di sistema: regole più esigenti, incentivi selettivi, dati interoperabili, formazione accreditata, vigilanza potenziata e tutela estesa anche a soggetti che finora restavano ai margini dell’attenzione pubblica. Per imprese e professionisti, il punto operativo è uno: la conformità non sarà più solo un fascicolo, ma un percorso tracciabile, verificabile e, se ben gestito, anche premiante.

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